PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo e rilascio della licenza di porto d'armi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, è sostituito dal seguente:

      «1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi per uso difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d'armi di cui all'articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni».

      2. Dopo l'articolo 1 della legge 6 marzo 1989, n. 87, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis. 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d'armi per uso difesa personale, nonché della licenza di porto di fucile per uso di caccia e ogni due anni dal rilascio medesimo, l'accertamento dei requisiti psichici di cui al numero 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui siano riscontrati segni anche iniziali di disturbi psico-comportamentali la licenza è immediatamente revocata

 

Pag. 6

ovvero è prescritto il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente per il territorio di residenza anagrafica dell'interessato.
      2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, la composizione del collegio medico e le modalità per lo svolgimento dell'accertamento di cui al comma 1».

Art. 2.
(Idoneità al maneggio delle armi).

      1. Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero sono appartenuti ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscono il certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione dell'Unione italiana tiro a segno, al momento della richiesta di autorizzazione alla detenzione di armi devono indicare il tipo d'arma utilizzata e l'idoneità al maneggio da verificare mediante un accertamento tecnico di conoscenza della stessa, relativo all'utilizzo, alla manutenzione e alla conservazione dell'arma medesima.

Art. 3.
(Norme per l'esercizio dello sport del tiro a volo).

      1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco

 

Pag. 7

dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.
      2. La licenza di cui al comma 1 consente l'acquisto e l'utilizzo esclusivo delle sole armi sportive.
      3. La licenza ha la durata di un anno ed è rinnovata su istanza motivata, previa certificazione di idoneità psicofisica e previo accertamento dei carichi giudiziari pendenti.
      4. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo sono autorizzati nel territorio della provincia in cui la licenza è stata rilasciata. Il trasporto e l'utilizzazione delle armi a titolo sportivo in altre province sono autorizzati esclusivamente per giustificato motivo e previo nulla osta del questore.
      5. La validità della licenza è subordinata al pagamento della tassa di concessione governativa».

Art. 4.
(Certificato dal casellario giudiziale).

      1. Il certificato del casellario giudiziale richiesto dalle amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi ai fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge contiene tutte le iscrizioni esistenti riferite al soggetto richiedente ed è equiparato a quello richiesto dall'autorità giudiziaria.

Art. 5.
(Sanatorie).

      1. I detentori di armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno provveduto a denunciare ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto l8 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla medesima data, sempre che la denuncia

 

Pag. 8

avvenga prima dell'accertamento del reato.
      2. Non sono, altresì, punibili coloro che, entro il termine di cui al comma 1 e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia).

      1. All'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

              «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni. Tale licenza non costituisce titolo per l'acquisto di armi corte, né per la detenzione delle stesse»;

          b) il comma 10 è abrogato.

Art. 7.
(Modifica all'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Il quinto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

          «Il rilascio del nulla osta di cui al quarto comma è subordinato alla presentazione al questore del certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o

 

Pag. 9

di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere».

Art. 8.
(Modifica all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, relativo alle autorizzazioni di polizia in materia di armi).

      1. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: «Gli interessati al rilascio di tali autorizzazioni sono obbligati ad esibire all'autorità di pubblica sicurezza il certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

      1. Dopo il primo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

      «Chiunque detiene un'arma ai sensi del primo comma è tenuto a presentare all'ufficio locale di pubblica sicurezza, unitamente alla denuncia, un certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere rinnovato annualmente ed è rilasciato dal collegio medico costituito presso l'azienda unità sanitaria locale competente, di cui all'articolo 1-bis della legge 6 marzo 1987, n. 89, e successive modificazioni».

 

Pag. 10

Art. 10.
(Consegna delle armi clandestine o non utilizzate).

      1. Coloro che illegalmente o clandestinamente detengono armi di qualsiasi specie, non sono punibili qualora, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza più vicino alla località in cui è detenuta l'arma o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. La denuncia e la consegna sono valide anche senza l'indicazione della provenienza.
      2. Coloro che detengono in casa o in altro luogo di loro conoscenza armi ereditate o ricevute in donazione, ovvero detengono armi in virtù di autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, e non sono interessati a proseguire tale possesso, possono consegnarle al più vicino commissariato di pubblica sicurezza.

Art. 11.
(Anagrafe informatizzata)

      1. Al fine di costituire una anagrafe informatizzata dei detentori di armi, le aziende unità sanitarie locali, provvedono ad istituire una banca dati in cui registrare le certificazioni mediche rilasciate ai fini della detenzione, del rilascio o del rinnovo di porto d'armi.
      2. I medici che rilasciano i certificati di idoneità psicofisica ai sensi della normativa vigente in materia di detenzione, rilascio e rinnovo di porto d'armi sono tenuti a trasmettere alle questure, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, i nominativi dei detentori di armi risultati affetti da malattie mentali o da segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, nonché da vizi che ne impediscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Nei confronti di tali soggetti le forze dell'ordine sono autorizzate a procedere

 

Pag. 11

al sequestro amministrativo delle armi in loro possesso, ivi compresi i fucili per uso di caccia.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.